Registro infortuni

Il ministero del Lavoro ha pubblicato un chiarimento sugli obblighi relativi al registro infortuni che fa il punto della situazione, in attesa delle modifiche che verranno apportate dall’imminente approvazione del decreto sulle semplificazioni.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni ?

In attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro”, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.

Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’A.S.L. competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro.

In particolare, sulla base delle considerazioni espresse nelle circolari dello scrivente Ministero del 5 marzo 1997, n. 28 e 30 maggio 1997, n. 73 (che recepiscono la circolare 3 febbraio 1959, n. 537) è opportuno precisare che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l’obbligo in questione si ritiene assolto anche nell’ipotesi in cui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell’impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l’ambito provinciale.

Nel caso in cui, invece, si tratti di imprese che svolgono attività prevalentemente fuori della propria sede per un periodo non breve ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall’A.S.L. territorialmente competente.

Precisiamo che, in alcune regioni, l’obbligo di vidimazione è stato soppresso, come, a titolo di esempio, in Lombardia (nota della redazione)

In ogni caso, al fine di rendere meno gravosa la suddetta incombenza il D.M. del 10 agosto 1984, integrativo del su richiamato D.M. del 1958, ha introdotto la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l’utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso.

Anche in questo caso le schede utilizzate devono essere preventivamente vidimate dalla A.S.L. competente per territorio. Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate, previa autorizzazione, è ammesso l’accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative. L’autorizzazione all’accentramento dovrà essere richiesta allo scrivente Ministero.

L’art. 53, comma 6, del T.U., poi, prevede che le disposizioni riguardanti i registri degli infortuni e degli agenti cancerogeni e biologici non saranno più in vigore dopo sei mesi dall’emanazione del decreto interministeriale (previsto, come si diceva, dall`art. 8 del D.Lgs. 81/2008) per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Art. 8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
--------------------------------------------------------------------------------------------

Quando è obbligatorio e come si compila il registro infortuni ?

1. Soggetti obbligati alla tenuta del registro

La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinate e per tutte le attività pubbliche e private.

2. Tenuta del registro

Il registro deve essere conforme al modello stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958 (e successive interpretazioni) e va vistato in ogni pagina dall' ASL di competenza. Deve essere tenuto senza alcun spazio bianco e le scritture devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono concepite abrasioni e le eventuali correzioni devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia comunque leggibile.
Il registro deve essere conservato nel luogo di lavoro per almeno quattro anni dall’ultima registrazione o, se non usato dalla sua ultima data della vidimazione.
Non è ammessa la tenuta del registro presso un consulente del  lavoro.
Per i cantieri edili e stradali ed i lavori all’aperto in genere, le imprese di pubblici servizi e le aziende di credito e assicurazione, qualora siano effettuati lavori di breve durata e caratterizzati da mobilità, ovvero nei casi di sedi con pochi lavoratori e privi di adeguata attrezzatura amministrativa, il registro degli infortuni va tenuto nella sede dell’impresa.

3. Contenuto e compilazione del registro

Nel registro devono essere annotati cronologicamente gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti che comportino inabilità con assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
Il registro è articolato in 11 colonne in cui devono essere rispettivamente indicati:

1)     Il numero d’ordine dell’infortunio
2)     La data di infortunio
3)     La data di ripresa del lavoro
4)     Il cognome e nome dell’infortunato
5)     Età
6)     Il reparto e qualifica professionale
7)     La descrizione della causa e delle circostanze dell’infortunio
8)     La natura e sede della lesione
9)     Le conseguenze dell’infortunio
10)   I giorni di assenza per inabilità temporanea
11)   La percentuale di invalidità permanente.

3 Response to "Registro infortuni"

  1. Art 53 comma 6

    Fino ai sei mesi successivi all’adozione del Decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente Decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici

    Art 8 comma 4.

    Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto
    previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82(N), così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159(N), e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la
    prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo Decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze.

    Sarà obbligatorio segnalare solo quegli infortuni sul lavoro che comportino lesioni con prognosi maggiore ai 14 giorni, mentre erano 3 nella vecchia normativa, creando “un meccanismo elusivo nei confronti della denuncia degli infortuni più gravi”. Questa una delle norme contenute nel disegno di legge 2243 (semplificazione)

    Art. 12. (Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale)

    Art. 13. (Accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca di dati dei sinistri istituita presso l’ISVAP ai fini dell’esercizio del diritto di surrogazione)

    Art. 14. (Modifica all’articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tenuta della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro)

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

Powered by Blogger | Converted by BloggerTheme