ingresso di stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2010, il Decreto 6 luglio 2010 contenente la determinazione del contingente annuale 2010, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 6 luglio 2010


Determinazione del contingente annuale 2010, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per  la  partecipazione  a  corsi  di  formazione professionale e tirocini formativi. (10A10727)

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  «Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero» e  successive  modificazioni,
ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi  particolari  di
ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone
che,   autorizzate   a   soggiornare   per   motivi   di   formazione
professionale, svolgono periodi temporanei  di  addestramento  presso
datori  di  lavoro  italiani,  effettuando  anche   prestazioni   che
rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero» come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visto  in  particolare  l'art.  40,  comma  9,  lettera   a),   del
citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.  394/1999,  che
prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo n. 286/1998, che gli stranieri possano fare  ingresso  in
Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento
promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  del  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142,
in  funzione  del  completamento  di  un   percorso   di   formazione
professionale;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 22 marzo  2006,  recante  «Normativa  nazionale  e  regionale  in
materia di tirocini formativi e di orientamento per i  cittadini  non
appartenenti all'Unione europea»;
  Visto altresi' l'art. 44-bis, comma 5, del decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  394/1999,  che  prevede  che  gli  ingressi  nel
territorio nazionale  degli  stranieri,  in  possesso  dei  requisiti
previsti  per  il  rilascio  del  visto  di  studio   che   intendono
frequentare corsi di formazione professionale - organizzati  da  enti
di formazione accreditati ex art.  142,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  -   finalizzati   al
riconoscimento di una  qualifica  o,  comunque,  alla  certificazione
delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i  tirocini
formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a),  del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, devono avvenire  nell'ambito
del contingente annuale;
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali del 29 luglio 2009,  che  ha  autorizzato,  in  via
transitoria, ai sensi dell'art. 44-bis,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato  dal  decreto
del Presidente della Repubblica n. 334/2004, e nel limite delle quote
stabilite per l'anno 2008, a determinare il  contingente  per  l'anno
2009,  nel  numero  di  5.000  ingressi  per  stranieri   ammessi   a
frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, e nel  numero  di
5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi
di cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999  come  modificato  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 334/2004;
  Considerato che l'art. 44-bis, comma 6, del decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999  prevede  che  in  caso  di   mancata
pubblicazione entro il 30 giugno  di  ciascun  anno  del  decreto  di
programmazione annuale del contingente,  il  Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  nel   secondo   semestredell'anno,   puo'
provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l'anno precedente;
  Considerato che alla data del 30 giugno 2010 non  e'  stato  ancora
pubblicato il decreto di programmazione annuale  del  contingente  di
cui all'art. 44-bis,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394/1999;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  1. Per l'anno 2010 sono autorizzati, in via transitoria,  ai  sensi
dell'articolo 44-bis, comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, nel  limite  del
contingente fissato per l'anno 2009, gli  ingressi  in  Italia  degli
stranieri in possesso dei requisiti  previsti  per  il  rilascio  del
visto di studio, in:
  a)  5.000  unita'  per  la  frequenza   a   corsi   di   formazione
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla
certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a
24 mesi, ai sensi  dell'articolo  44-bis,  comma  5,  del  D.P.R.  n.
394/1999, organizzati da enti di formazione  accreditati  secondo  le
norme dell'articolo 142, comma 1, lett. d), del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
   b) 5.000 unita' per lo svolgimento di  tirocini  di  formazione  e
d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma  1,
del decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  25
marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un  percorso  di
formazione professionale. 

       
     

                               Art. 2
 
  1. Le quote di cui all'art. 1, lettera b), sono  ripartite  tra  le
regioni  e  province  autonome  come  da  prospetto   allegato,   che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso  al  competente  organo  di
controllo secondo la normativa vigente.
    Roma, 6 luglio 2010
 
                                                 Il Ministro: Sacconi
 
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 249 

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