Scarica guida operativa ambienti confinati

Rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose

Art. 66 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81:
“Lavori in ambienti sospetti di inquinamento”

Un significativo numero di gravi infortuni sul lavoro si verifica in luoghi confinati in cui sono presenti, o si formano accidentalmente, atmosfere pericolose: asfissianti, tossiche, infiammabili o esplosive.

Il problema, da tempo noto, ha assunto una dimensione inaccettabile anche in relazione all’attuale politica di prevenzione che pone come obiettivo la progressiva riduzione dei rischi attraverso la loro valutazione e la conseguente adozione di misure di sicurezza.

L’analisi delle cause e delle dinamiche di tali incidenti evidenzia infatti, in maniera inequivocabile, la scarsa consapevolezza del rischio da parte delle persone coinvolte, associata generalmente all’insufficiente conoscenza dei fenomeni e delle possibili misure di protezione, nonché all’incapacità di mettere in atto appropriate procedure di intervento in caso di emergenza. La carenza si manifesta prevalentemente nell’ambito delle micro e piccole realtà imprenditoriali, riguardando in primo luogo gli operatori, ma estendendosi anche ai datori di lavoro, talvolta fino all’estrema conseguenza di trovare anche essi registrati fra le vittime degli infortuni.

Tali constatazioni hanno indotto l’ISPESL, coerentemente con il proprio mandato istituzionale, a promuovere la redazione di un documento di approfondimento sul tema dei lavori in ambienti confinati, con l’obiettivo di fornire indicazioni tecniche agli operatori della sicurezza e ai datori di lavoro per la corretta applicazione dell’art. 66 del D.Lgs. 81/08, che stabilisce i principi base per la regolamentazione della materia.

L’auspicio è che il presente documento possa costituire un utile strumento per gli operatori del settore, configurandosi in tal modo come un primo contributo verso la soluzione del problema.

Scarica guida operativa ambienti confinati


Il D.Lgs. 81/08, in linea con il previgente D.Lgs. 626/94, ha ribadito la necessità di effettuare la valutazione dei rischi, ponendo specifica attenzione alle attività che espongono i lavoratori a fattori di rischio per la sicurezza e la salute a causa della presenza di sostanze tossiche, asfissianti o infiammabili.

Le statistiche relative agli infortuni sul lavoro mostrano che un considerevole numero di morti e infortuni gravi è associato proprio alla presenza di tali sostanze, con un’incidenza maggiore nelle attività svolte in ambienti confinati, all’interno dei quali possono venirsi a creare condizioni atmosferiche e ambientali tali da favorire il verificarsi dell’evento incidentale.

Maggiormente critica si presenta inoltre l’esecuzione di attività occasionali, ovvero di tipo non ripetitivo.

È infatti più frequente, in tali casi, la tendenza a non pianificare adeguatamente il processo lavorativo che, troppo spesso, viene lasciato all’improvvisazione delle squadre operative, non sempre sufficientemente formate ed informate dei rischi cui si trovano ad essere esposte.

Tale realtà si è rivelata all’opinione pubblica, in maniera drammatica e prorompente, a seguito di recenti gravi incidenti verificatisi nei luoghi lavoro.

Tali episodi hanno confermato che ad essere colpite sono, in larga misura, le microimprese che operano, talvolta, in subappalto presso dei committenti.

Il presente documento è pertanto rivolto in maniera particolare a queste ultime che, nel nostro Paese, rappresentano la realtà produttiva principale e maggiormente vulnerabile dal punto di vista della sicurezza, poiché dotata di minori risorse aziendali e competenze da dedicare all’approfondimento e all’aggiornamento degli aspetti gestionali e tecnici che influiscono sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Esso non intende porsi come una linea guida di comparto, esaustiva di tutti i rischi presenti nelle attività trattate, ma ha il solo scopo di fornire indicazioni per l’individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi legati alla presenza di sostanze pericolose non sufficientemente conosciute o non prontamente identificabili in ambienti confinati.

Lo stesso potrà essere utilizzato come uno strumento specifico di supporto ed integrazione per l’esecuzione della valutazione dei rischi che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ai sensi del D.Lgs. 81/08, con specifico riferimento alle attività di manutenzione, riparazione, controllo e ispezione che si svolgono in ambienti confinati in cui sono presenti o possono svilupparsi sostanze tossiche, asfissianti, infiammabili o esplosive; non sono state invece considerate le lavorazioni inserite nel ciclo produttivo di attività industriali.

Nel documento sono state affrontate le criticità nell’accesso ad ambienti confinati quali silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari e serbatoi adibiti al trasporto di sostanze pericolose. Sono state pertanto considerate solo quelle sostanze che costituiscono “iniziatori“ di incidente ripetitivi o di elevata gravità e che, con maggiore frequenza, sono presenti o si sviluppano in tali luoghi. In particolare sono state considerate le sostanze in forma aerodispersa (anche a seguito di evaporazione o sublimazione di sostanze liquide o solide) e le polveri.

Avviso pubblico 2011 per incentivare la realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro

Finanziamenti per 205 milioni di euro, ripartiti su base regionale: sono previsti nell'Avviso pubblico 2011 per incentivare la realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Dalle ore 12 del 28 dicembre 2011 alle ore 18 del 7 marzo 2012 le domande potranno essere compilate e salvate mediante procedura informatica attiva sul portale INAIL, sezione Punto cliente.

Le domande saranno successivamente inviate, tramite il codice identificativo assegnato, con inoltro telematico da effettuare nei giorni che verranno indicati dopo il 14 marzo 2012. 

ISI INAIL 2011 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
in attuazione dell'art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. OBIETTIVO
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  Possono essere presentati progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50%  dei costi del progetto.
Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro, previsto solo per i progetti di investimento.  Per i progetti che comportano contributi superiori a € 30.000  è possibile richiedere un’anticipazione del 50%
3. DESTINATARI
Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
4. RISORSE
Per l'anno 2011  l'INAIL ha stanziato 205 milioni di euro ripartiti in budget regionali.
5. MODALITA' E TEMPI 5.1. Compilazione della domanda
Nel periodo dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012 sul sito www.inail.it  - Punto Cliente,  le imprese, previa registrazione sul sito,  avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 105 (punteggio soglia). 
I parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia attengono principalmente a:
dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità, tipologia ed efficacia  dell'intervento, con la ulteriore previsione di un bonus nel caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento.   5.2. Salvataggio della domanda on-line   Al termine dell'inserimento della domanda nella procedura informatica, le imprese, la cui domanda salvata abbia raggiunto il punteggio soglia, riceveranno un codice che identificherà in maniera univoca la domanda.   5.3. Invio della domanda on-line Le domande inserite, alle quali è stato  attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on-line;  la data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro delle domande saranno pubblicate sul sito  www.inail.it  a partire dal 14 marzo 2012.   L’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito INAIL, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.
Entro  i 30 giorni successivi all'invio telematico l'impresa deve trasmettere alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all'erogazione del contributo.
6. DOCUMENTAZIONE - INFORMAZIONI
Tutte le informazioni potranno essere trovate negli Avvisi pubblici e relativi allegati,  nonché nel Manuale per l'utilizzo della procedura on-line.

Conferenza Stato-Regioni relativi alla formazione di lavoratori, dirigenti, preposti e dei datori di lavoro con compiti di RSPP.

CORSI

Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda).

I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio:

basso (durata minima di 16 ore);

medio (32 ore);

alto (48 ore).



REQUISITI DEI DOCENTI

  Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.



UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

E’ consentita esclusivamente per i corsi di aggiornamento e per i moduli 1 (Normativo) e 2 (Gestionale) sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'allegato 1.



ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA’

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza) Si veda allegato 2

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore

4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore

4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore



Condizioni particolari

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.


REQUISITI DEI DOCENTI

Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1 l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:

• la formazione generale per i lavoratori;

• la formazione dei dirigenti;

• i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;

• la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 dell'accordo;


FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore


6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori

La durata minima del modulo per dirigenti  è di 16 ore

8. CREDITI FORMATIVI

Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.

Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione, e segnatamente:

qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di settore.;

qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta

b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:

è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti Formazione Specifica e Addestramento.
 
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

9. AGGIORNAMENTO

Per i lavoratori è’ previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
 
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i lavoratori, i dirigenti, i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 90 giorni dalla assunzione.

a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.

L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 24 mesi.

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

b) Formazione dei dirigenti.

Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.

ALLEGATO 1 (Sintesi)

Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo.

Tutor

Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo.

Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.

Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione “in itinere” possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione formativa.

Durata

Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato.

La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-Learning.

Materiali

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.

L’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).


Scarica documento ufficiale stato regione

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