Sicurezza sul lavoro: CGIL, con ddl semplificazione si elude sicurezza
Secondo la CGIL, infatti, nel ddl ci sarebbero aspetti ‘pericolosi’ legati al tema ‘salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’: “Si prevede - spiega in una nota il sindacato - all’articolo 12, che si dovranno segnalare solo quegli infortuni sul lavoro che comportino lesioni con prognosi maggiore di 14 giorni, mentre nella vecchia normativa erano tre. Inoltre, le lesioni con prognosi superiore ai trenta giorni non verranno più segnalate all’autorità giudiziaria ma all’INAIL che provvederà ad inoltrarle alla direzione provinciale del lavoro”. Secondo il sindacato queste modifiche “rappresentano un peggioramento evidente poiché introducono un meccanismo farraginoso ed elusivo nei confronti della denuncia degli infortuni più gravi”.
Inoltre, accusa la CGIL, l’articolo 14 del ddl al comma due “abolisce tout court e senza norme di salvaguardia il ‘registro infortuni’ che doveva essere tenuto dall’imprenditore, così come al comma 1 si introduce un’ulteriore deroga per l’emanazione dei decreti ministeriali per individuare criteri e modalità per la tenuta semplificata della documentazione relativa a ‘Salute e Sicurezza’. Il termine è scaduto nel 2009 e adesso viene rinviato al 31 dicembre del 2010”. A parere della CGIL con queste norme “da una parte, attraverso la scusa della ‘semplificazione’, si rendono più difficoltosi i controlli e l’applicazione delle normative e dall’altra - conclude la nota - si effettuano operazioni che tendono a smontare l’efficacia reale delle normative in materia”.
la sicurezza sul lavoro è un lusso
Tremonti risponde dal Corriere della Sera a un lettore che ha ricordato quella frase: 'nel caso della 626 si deve distinguere tra effettiva tutela della sicurezza del lavoro, che e' fondamentale, ed eccessiva burocrazia che e' quasi demenziale'.
Non è piaciuta ai sindacati e agli istituti di previdenza e di assistenza la tirata di Tremonti sui danni che nell’ambito della sicurezza sul lavoro può comportare “l'eccesso occhiuto di burocrazia che è un derivato della stupidità”.
Sicurezza lavoro strage a Capua
Testo Unico e Microimprese
All’interno dell’Unione Europea soltanto lo 0,2% delle imprese ha un numero di lavoratori superiori a 250. Si evidenzia una notevole differenza con gli USA, ove addirittura il 4% delle imprese ha più di 500 addetti. (fonte: OCSE/EUROSTAT).
Il presente Rapporto preliminare rappresenta la conclusione della Fase 1 del Progetto.
sicurezza lavoro Tre operai sono morti a Capua
Concorsi - Progettazione di un comparto urbanistico
- relazione illustrativa dell’idea progettuale
- tavole: nel numero e formato idoneo
- planimetria in scala 1:5.000, e 1:2.000
- valutazione economica di massima dell’intervento proposto
Art 131 comma 6 d lgs 81
d lgs 81 |
Art. 131 comma 6: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli
108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
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Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
1. La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all’articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all’autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle Norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla Norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell’ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.
Registro infortuni
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni ?
In attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro”, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.
Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’A.S.L. competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro.
In particolare, sulla base delle considerazioni espresse nelle circolari dello scrivente Ministero del 5 marzo 1997, n. 28 e 30 maggio 1997, n. 73 (che recepiscono la circolare 3 febbraio 1959, n. 537) è opportuno precisare che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l’obbligo in questione si ritiene assolto anche nell’ipotesi in cui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell’impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l’ambito provinciale.
Nel caso in cui, invece, si tratti di imprese che svolgono attività prevalentemente fuori della propria sede per un periodo non breve ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall’A.S.L. territorialmente competente.
Precisiamo che, in alcune regioni, l’obbligo di vidimazione è stato soppresso, come, a titolo di esempio, in Lombardia (nota della redazione)
In ogni caso, al fine di rendere meno gravosa la suddetta incombenza il D.M. del 10 agosto 1984, integrativo del su richiamato D.M. del 1958, ha introdotto la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l’utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso.
Anche in questo caso le schede utilizzate devono essere preventivamente vidimate dalla A.S.L. competente per territorio. Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate, previa autorizzazione, è ammesso l’accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative. L’autorizzazione all’accentramento dovrà essere richiesta allo scrivente Ministero.
L’art. 53, comma 6, del T.U., poi, prevede che le disposizioni riguardanti i registri degli infortuni e degli agenti cancerogeni e biologici non saranno più in vigore dopo sei mesi dall’emanazione del decreto interministeriale (previsto, come si diceva, dall`art. 8 del D.Lgs. 81/2008) per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
1. Soggetti obbligati alla tenuta del registro
La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinate e per tutte le attività pubbliche e private.
2. Tenuta del registro
Il registro deve essere conforme al modello stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958 (e successive interpretazioni) e va vistato in ogni pagina dall' ASL di competenza. Deve essere tenuto senza alcun spazio bianco e le scritture devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono concepite abrasioni e le eventuali correzioni devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia comunque leggibile.
Il registro deve essere conservato nel luogo di lavoro per almeno quattro anni dall’ultima registrazione o, se non usato dalla sua ultima data della vidimazione.
Non è ammessa la tenuta del registro presso un consulente del lavoro.
Per i cantieri edili e stradali ed i lavori all’aperto in genere, le imprese di pubblici servizi e le aziende di credito e assicurazione, qualora siano effettuati lavori di breve durata e caratterizzati da mobilità, ovvero nei casi di sedi con pochi lavoratori e privi di adeguata attrezzatura amministrativa, il registro degli infortuni va tenuto nella sede dell’impresa.
3. Contenuto e compilazione del registro
Nel registro devono essere annotati cronologicamente gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti che comportino inabilità con assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
Il registro è articolato in 11 colonne in cui devono essere rispettivamente indicati:
1) Il numero d’ordine dell’infortunio
2) La data di infortunio
3) La data di ripresa del lavoro
4) Il cognome e nome dell’infortunato
5) Età
6) Il reparto e qualifica professionale
7) La descrizione della causa e delle circostanze dell’infortunio
8) La natura e sede della lesione
9) Le conseguenze dell’infortunio
10) I giorni di assenza per inabilità temporanea
11) La percentuale di invalidità permanente.
Concorso Energia sostenibile nelle città
- Sezione B – “Progetti Energeticamente Sostenibili”, indirizzata alla ricerca di nuove soluzioni progettuali “sostenibili” a livello edilizio ed urbano in grado di migliorare la gestione del capitale energetico delle città.
- Sezione C – “Urbanpromo Sustainable Energy”, ove vengono premiati i progetti più votati dai partecipanti ad Urbanpromo. In questo caso si premierà il progetto più votato presentato alla mostra Urbanpromo 2009.
Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps
In particolare, l’Istituto ha fornito chiarimenti circa il rilascio in produzione del flusso di comunicazione con il SAC e la disponibilità di funzioni di consultazione dei certificati o degli attestati di malattia, da parte dei soggetti abilitati, sul proprio sito web.
ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO
La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta certificata di una Sede Inps e deve avvenire utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai medici.
Gli indirizzi PEC delle Strutture territoriali Inps sono reperibili sul sito Internet dell’Istituto (www.inps.it) – Le Sedi INPS – ricerca per elenchi: posta certificata.
La richiesta per essere accolta deve contenere:
- per le Pubbliche Amministrazioni l’identificazione del richiedente espressa con il codice fiscale della stessa e con il progressivo INPDAP relativo alla “Sede di Servizio”. Queste amministrazioni possono chiedere l’invio “accentrato” degli attestati di tutti i propri dipendenti; in tal caso, dovranno precisare che autorizzano l’Inps a tener conto del solo codice fiscale di identificazione dell’Amministrazione e a trascurare i progressivi INPDAP che, nelle denunce contributive, risultano essere le Sedi di servizio di dipendenza dei lavoratori;
- per le Aziende private l’identificazione da comunicare è la matricola Inps. Nel messaggio l’azienda può chiedere, specificandole, di abbinare all’indirizzo di P.E.C. mittente più matricole Inps riferite all’azienda stessa;
- per tutti, l’indicazione del formato di invio dei documenti scelto tra: TXT, XML, entrambi.
Ricevute le richieste da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, flussi automatici giornalieri inoltreranno gli attestati ricevuti dal SAC agli indirizzi di P.E.C. comunicati, nel formato richiesto.
Si forniscono nell’allegato 1 facsimile di documento in formato TXT e le specifiche tecniche relative al documento XML.
ISTRUZIONI PER LE STRUTTURE INPS
Per la gestione delle richieste di invio tramite PEC degli attestati di malattia telematici è disponibile sul sito Intranet – Processi – prestazioni a sostegno del reddito – la funzione “Gestione P.E.C. per invio attestati di malattia Telematici” (v. manuale in allegato 2).
L’operatore deve selezionare la voce del menù relativa alla tipologia del richiedente: Azienda privata o Ente Pubblico.
La scelta visualizza un pannello di immissione dell’identificazione del soggetto richiedente: matricola Inps per le aziende private, codice fiscale per gli Enti pubblici per i quali è necessario anche precisare se l’invio deve avvenire sulla posizione “accentrata” o su una “Sede di servizio” di cui deve essere indicato il progressivo INPDAP.
Nella maschera successiva sono presenti sia elementi di scelta rilevati dalla richiesta pervenuta dal datore di lavoro interessato, sia elementi di gestione della stessa:
- indirizzo di PEC di invio della richiesta che sarà la stessa di destinazione degli attestati;
- formato di invio degli attestati: TXT, XML, entrambi
- stato della richiesta: attivo o disattivo per modificare, su segnalazione dell’Ente o dell’azienda, una precedente richiesta d’invio;
- scelta P.E.C.: disponibile solo per gli Enti Pubblici come ausilio per l’eventuale ricerca e verifica, in Internet, dell’indirizzo di P.E.C. dell’Ente che ha richiesto il servizio.
Eventuali variazioni comunicate dai datori di lavoro interessati a questa modalità di inoltro degli attestati possono essere gestite con la stessa funzione, modificando i dati registrati in precedenza.
L’abilitazione degli operatori di Sede alla applicazione Intranet in argomento deve essere effettuata esclusivamente tramite il sistema Identity Management (IDM) dagli amministratori di IDM che hanno il ruolo di ”Gestore profili web intranet”.
L’applicazione in oggetto prevede un unico profilo autorizzativo denominato “Invio Attestati di Malattia con PEC”.
Per abilitare un utente occorre:
1 - assegnare all’utente la risorsa "Web Access Manager;
2 - assegnare all'utente il relativo profilo autorizzativo, selezionando il processo “Prestazioni a sostegno del reddito” -> applicazione “Gestione P.E.C. per invio attestati di malattia Telematici” -> profilo “Invio Attestati di Malattia con PEC”.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’utilizzo di IDM ed in particolare sulla procedura di assegnazione dei profili si può fare riferimento alla documentazione del sistema Identity Management (https://idm.web.inps/manuali/) ed alla FAQ nr. 9.
Servizi inps saranno gestiti esclusivamente via web
In particolare, i servizi che dal 1° gennaio 2011 saranno erogati esclusivamente con il formato telematico saranno:
- la richiesta di disoccupazione ordinaria e agricola,
- l'indennità di mobilità ordinaria e di assegno integrativo;
- l'iscrizione e la richiesta di variazione per la Gestione Separata,
- i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti, gli agricoli e gli agricoli autonomi;
- tutte le tipologie di ricorsi;
- le certificazioni Ise/Isee;
- le segnalazioni di variazioni contributive;
- la richiesta di accentramento contributivo;
- la richiesta di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli e ai disoccupati e in mobilità;
- le ricostituzioni (supplementi, assegni familiari, documentali, contributive, reddituali);
- le cure termali
- le dichiarazioni di responsabilità dei contribuenti (lavoratori dipendenti e agricoli).
Il datore di lavoro deve attivarsi e controllare fino alla pedanteria
La Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un imprenditore edile di Trento, colpevole di non avere rispettato le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro causando lesioni gravissime ad un operaio che lavorava in un cantiere. Come ricostruisce la sentenza di Piazza Cavour, stava provvedendo ad eseguire una serie di lavori insieme ad altri operai senza indossare nemmeno l’idonea cintura di sicurezza. Era caduto da un ponteggio cadendo a terra da un’altezza di 6 metri e aveva riportato lesioni gravissime. Il capocantiere era già stato condannato per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Trento. Inutilmente si è difeso in Cassazione sostenendo che non poteva essere considerato responsabile di una inadempienza che era da assegnare esclusivamente agli operai. Piazza Cavour ha respinto il ricorso e ha evidenziato che il datore di lavoro deve diffondere «la cultura della sicurezza» ai suoi dipendenti anche a costo di apparire «pedante».
Identificazione degli addetti nei cantieri
Per quanto riguarda la materia lavoro, importante novità è inserita all'articolo 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri), laddove si dice che nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, deve contenere anche l'indicazione del committente.
Il provvedimento entra in vigore il 7 settembre 2010.
La normativa sulla sicurezza in edilizia: ragioni ed obiettivi
In particolare, con riferimento ai lavori in appalto, l’articolo 26 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro rafforza le tutele a favore dei lavoratori coinvolti nei lavori, servizi e forniture, allo scopo di sensibilizzare le imprese committenti e quelle appaltatrici dei lavori (o i lavoratori autonomi) a gestire tali tipologie di attività con la attenzione richiesta dalla loro particolare rischiosità. Rischiosità che deriva dalla circostanza che la compresenza di lavoratori di diverse aziende e/o di lavoratori autonomi in un medesimo contesto produttivo determina un aumento del rispettivo rischio, il quale va identificato tenendo conto della interferenza tra le attività che si svolgano allo stesso momento.
A tale scopo il decreto legislativo “correttivo” (n. 106 del 2009) ha rivisitato la disciplina degli obblighi in materia chiarendo innanzitutto come essa si applichi a qualsiasi lavoro, servizio o fornitura e non più solo, come previsto in precedenza, ai contratti d’appalto o d’opera realizzando un importante allargamento del campo di applicazione della norma.
Inoltre, sempre l’articolo 26 conferma, in capo al datore di lavoro committente, l’obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI), il quale non si soRegole rigorose per un settore ad elevata rischiosità di infortuni stituisce agli altri obblighi che gravano sul medesimo (cooperazione e coordinamento con appaltatore o lavoratore autonomo in primis) ma si aggiunge ad essi, allo scopo di permettere di evidenziare le misure che le parti adottano nell’appalto (o nel servizio o fornitura) per eliminare o ridurre i rischi che possono derivare dalla interferenza delle rispettive lavorazioni.
Inoltre, si prevede che in tutti i contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione di merci debbano essere indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, pena la nullità dei contratti stessi, avendo cura di specificare che tali costi sono da identificare nei costi delle misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Costi che, come si specifica espressamente, le parti non possono ribassare.
L’articolo 26 perfeziona, poi, il quadro di riferimento definendo con maggiore chiarezza che in passato il rapporto tra le previsioni di ordine generale applicabili ai contratti d’appalto o d’opera e quelle – specifiche ed integrative rispetto alle prime – che vanno applicate nel settore dei cantieri temporanei e mobili (ad esempio, viene disciplinato il rapporto tra il DUVRI e i documenti della sicurezza obbligatori nei cantieri in modo che sia chiaro il campo di applicazione delle relative discipline e si eviti di imporre all’impresa di produrre obbligatoriamente più documenti analoghi) e quelle, anche esse peculiari, applicabili agli appalti pubblici, contenute nel decreto legislativo n. 163 del 2006.
Quanto ai cantieri temporanei e mobili, tipici dell’edilizia, la relativa disciplina, derivante dalla applicazione in Italia della direttiva n. 92/57 CEE, a suo tempo trasposta dal D.Lgs. n. 494/1996, è ora confluita nel Titolo IV del “Testo unico”.
Rispetto al passato tali regole sono state perfezionate allo scopo di risolvere i precedenti problemi applicativi e di contrastare il fenomeno infortunistico del settore, con particolare riguardo alle conseguenze spesso negative (in termini infortunistici) della polverizzazione delle imprese edili e del progressivo impoverimento della professionalità dei lavoratori occupati.
In particolare, si segnala la puntualizzazione delle definizioni (articolo 89, D.Lgs. n. 81/2008) relative alle figure del committente, del responsabile dei lavori e dei coordinatori della sicurezza e la introduzione della definizione di “impresa affidataria”, alla quale consegue la attribuzione di compiti e responsabilità di rilievo (si veda l’articolo 97 del “Testo unico”) per realtà imprenditoriali finora non considerate dalla Legge. Inoltre, sempre in coerenza con quanto previsto dall’articolo 26 con riferimento ai lavori in appalto, in tutto il Titolo IV elementi come la idoneità tecnico-professionale delle imprese operanti nel settore dei cantieri temporanei e mobili, la formazione dei lavoratori impiegati e la regolarità dei rapporti di lavoro (dimostrata tramite il DURC) vengono ulteriormente valorizzati.
In tal modo, unitamente alla conferma della importanza di strumenti di contrasto al lavoro nero e irregolare (si pensi, per tutti, alla sospensione della attività imprenditoriale per utilizzo di lavoratori “in nero” o per gravi e reiterate violazioni delle regole della sicurezza sul lavoro), si pongono le basi per un reale ed efficace contrasto agli infortuni ove i lavoratori siano chiamati, come spesso accade in edilizia, ad operare secondo strumenti contrattuali (quali innanzitutto l’appalto) sempre più diffusi e rilevanti o in cantieri temporanei e mobili, che impongono una gestione della sicurezza moderna, realizzata tenendo conto correttamente delle peculiarità delle attività che il mercato richiede.
Sicurezza e prevenzione
Nella “Casa del Welfare” chiunque vorrà potrà trovare in un solo posto tutte le informazioni in materia di lavoro, previdenza e assistenza. L’importanza del Meeting come luogo ideale per trasferire ai cittadini un messaggio di trasparenza e semplificazione è testimoniata anche dalla volontà del Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, di presenziare alla XXXI edizione dell’importante appuntamento estivo.
L’Amministrazione e gli enti saranno quindi presenti in un unico stand che rappresenta il prototipo della “Casa del Welfare”, ma senza perdere la propria identità che sarà riconoscibile dal pubblico attraverso il mantenimento dei loghi istituzionali nelle intestazioni dello stand.
I servizi offerti daranno la possibilità di avere informazioni sugli estratti conti contributivi dei lavoratori pubblici e privati, le novità in materia di pensioni, la cultura della sicurezza rivolta ai lavoratori, ai datori di lavoro e agli studenti.
I cittadini potranno acquisire direttamente informazioni e documentazione ‘elettronica’ attraverso i servizi telematici disponibili presso lo stand, in linea con i principi di trasparenza e di risparmio dei costi.
Il Ministero del Lavoro, inoltre, in occasione del Meeting, distribuirà i 4 piani siglati dal ministro Sacconi con diversi ministeri in materia di donne, integrazione, giovani e lavoro.
All’interno della newsletter troverete anche approfondimenti sulla sicurezza sul lavoro nel settore dell’edilizia e i più recenti dati Inail in materia.
"Sicurezza e Prevenzione" è una newsletter dedicata al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Realizzata da questo Ministero in collaborazione con il Sole 24 Ore, la newsletter ha una cadenza mensile e propone notizie, approfondimenti e interviste allo scopo di informare i cittadini rispetto alle novità legislative e alle iniziative del Ministero, fornire dati e analisi sul fenomeno infortunistico, diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro presso le aziende, i lavoratori, le associazioni di categoria e tutti gli operatori del mondo del lavoro.
Norme di attuazione
Circolare n. 18 dell' 8 giugno 2010 (formato .pdf 2,8 Mb)
Articolo 131 del d. lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi fissi.
Anno 2009
• Circolare del 4 dicembre 2009 - settore salute (formato .pdf 12,95 Kb)
Revoca della circolare del Ministro della salute del 31 ottobre 2007 recante "Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici".
• Circolare n. 33 del 10 novembre 2009 (formato .pdf 2,23 Mb)
Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 11 del D.Lgs n. 106/2009
• Circolare n. 30 del 29 ottobre 2009 (formato .pdf 215, 64 Kb)
Applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni
• Circolare Inail n. 43 del 25 agosto 2009 (formato .pdf 33,47 Kb)
Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all'art.18,comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008
• Decreto Ministeriale del 26 maggio 2009 (formato .pdf 24 Kb)
Istituzione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• Circolare Inail n. 26 del 21 maggio 2009 (formato .pdf 31,2 Kb)
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi. Chiarimenti e nuove istruzioni
• Circolare n. 17 del 12 maggio 2009 (formato .pdf 349 Kb)
Articolo 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - obbligo di comunicazione dei dati concernenti gli infortuni sul lavoro: Indicazioni operative
• Circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009 (formato 47,9 Kb)
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione dei nominativi
• Circolare n. 5 del 27 febbraio 2009 (formato .pdf 805 Kb)
Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008, legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1187 - benefici per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Indicazioni operative
• Circolare Inps n. 27 del 25 febbraio 2009 (formato .pdf 88,6 Kb)
Attività di vigilanza, linee di intervento
• Circolare n. 1 del 29 gennaio 2009 (formato .pdf 348,52 Kb)
Generatori di vapore e di acqua surriscaldata - Ammissibilità del regime di assistenza non continua
scarica d lgs 81 agosto 2010
Autotrasportatori: che cosa si intende per notte e lavoro notturno
Scarica PDF autotrasportatori
Dal 1° gennaio 2011 tutti gli enti dovranno essere pronti per dire addio al vecchio albo pretorio
Dal 1° gennaio 2011 tutti gli enti dovranno essere pronti per dire addio al vecchio albo pretorio cartaceo e fare largo alla cittadinanza digitale del nuovo albo on line: le P.A. dovranno accettare l’informatica come principale strumento operativo non solo nei rapporti interni, ma, soprattutto, in quelli con la collettività
1. Premessa
Senza tanto clamore, almeno per ora, una nuova figura sta nascendo nella pubblica amministrazione, una figura che, sicuramente, sarà destinata a far discutere molto presto non solo gli interpreti, ma anche i protagonisti stessi dell’azione amministrativa: quella del responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti sui siti internet. Una figura introdotta dalla direttiva 26.11.2009, n. 8 del Ministro per la P.A. e l’innovazione e dalle successive Linee guida per la tenuta dei siti web della p.a. Ripercorrendo velocemente le tappe, è noto che l’art. 32 della legge 18.6.2009, n. 69 ha previsto che “a far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati […]. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”. Come noto, il decreto c.d. “milleproroghe” (d.l. 30.12.2009, n. 194) aveva prorogato al 1° luglio 2010 il termine dal quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avrebbero più avuto efficacia legale; successivamente, con l’art. 2, comma 5, della legge di conversione del predetto decreto-legge (legge 26.2.2010, n. 25), lo stesso termine è stato nuovamente prorogato al 1° gennaio 2011. In buona sostanza il 1° gennaio 2011 tutti gli enti dovranno essere pronti per dire addio al vecchio albo pretorio cartaceo e fare largo alla cittadinanza digitale del nuovo albo on line. Sicché le p.a. dovranno accettare l’informatica come principale strumento operativo non solo nei rapporti interni, ma, soprattutto, in quelli con la collettività. Del resto il termine di un anno e mezzo concesso dal legislatore può dirsi certamente un termine congruo, rispetto al primigenio termine di 6 mesi, per far sì che tutti gli enti si adeguino alle nuove disposizioni, in ossequio, se vogliamo, anche a un parere espresso dal Consiglio di Stato che, commentando la bozza del codice dell’amministrazione digitale, aveva sottolineato la mancanza di un tempo strutturale per l’adeguamento delle procedure informatiche della p.a. La proroga, si spera, servirà anche quale strumento deflattivo di un contenzioso che, si presume,verosimilmente, scaturirà da una non corretta pubblicazione, considerato che, come espressamente dispone l’art. 32 della legge 69/2009, l’effetto di pubblicità legale deriverà solamente dalla pubblicazione nel sito informatico, con ciò finalmente eliminandosi ogni incertezza, anche giurisprudenziale, sul significato in termini di conoscenza legale della pubblicazione informatica. A questo punto il primo errore da non commettere è quello di considerare l’art. 32 come norma avulsa dal sistema, come una novità di carattere informatico introdotta in un pacchetto di norme dettate in tema di competitività (si legga la rubrica dell’articolo 32 stesso) senza, invece, considerarla come un piccolo tassello di un cantiere di riforme importantissime, quali, per esempio, la riforma della legge 241/1990, la riforma del pubblico impiego e la riforma della digitalizzazione. Altro errore da non commettere è quello di considerare questa trasformazione solamente da un punto di vista informatico, relegando la questione agli esperti tecnici del settore, senza invece soffermarsi sulle problematiche che in realtà ineriscono più propriamente la tecnica di redazione degli atti e che dovranno tener conto della tutela della riservatezza, soprattutto quando sono coinvolti aspetti legati a dati sensibili, ultrasensibili o parasensibili; o,ancora, senza tenere in debita considerazione alcuni principi fondamentali sanciti dal codice della privacy (d.lgs. 30.6.2003, 196), quali quello di pertinenza e non eccedenza, aggiornamento ed esattezza dei dati, immodificabilità e diritto all’“oblio” (cioè a essere dimenticati) dopo un congruo periodo di tempo di pubblicazione. Ormai è chiaro che il sito istituzionale dell’ente diventerà l’Urp on line, lo sportello telematico, ricco di qualsiasi informazione utile, reperibile 24 h su 24, facilmente scaricabile. In effetti molte sono le norme che ormai prevedono l’obbligatorietà della pubblicazione di determinati dati sul sito istituzionale: si veda, per esempio, l’art. 54 del C.a.d. (che elenca alcuni necessari dati pubblici che devono essere contenuti nei siti web); Ngli artt. 21 e 23 della legge 69/2009 (che sanciscono l’obbligatorietà della trasparenza delle retribuzioni dei dirigenti e dei rispettivi curricula, oltre alla diffusione delle c.d. buone prassi nelle p.a.); per non dimenticare l’art. 11 d.lgs. 150/2009 che, nel disporre la realizzazione sul sito dell’apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, dà nuova linfa al concetto di trasparenza, intesa come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle p.a., delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle p.a. ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione” (comma 1). Di certo le considerazioni sopra espresse portano ad affermare che sarà senza ombra di dubbio garantita la public review, sì che può dirsi completato il percorso di interazione tra internal audit (controllo interno all’ente) e civic audit (il controllo sociale e il monitoraggio dell’attività amministrativa). Sebbene molti enti abbiano avvertito solamente la necessità di interpretare la norma come una novità di carattere informatico, affidandosi alle software house per la gestione del sito internet, in realtà tale problema, ovverosia della tipologia del supporto documentale, da certi rappresentato come principale, dovrebbe acquisire carattere strettamente consequenziale e cedere il passo a quello realmente basilare, rappresentato dalla temporaneità della divulgazione: “si tratta, in altri termini, di individuare un supporto documentale informatico che non consenta, decorso il lasso di tempo che viene indicato nel regolamento sulla pubblicazione ai sensi dell’art. 10 del t.u.e.l. ( e si ritiene in stretta applicazione del disposto dell’art. 32 della legge 69/2009), di rintracciare tale documento, utilizzando le parole del Garante, con i normali e comuni motori di ricerca. A tale riguardo, quindi, appare allo scrivente indifferente la scelta del tipo di documento purché, ed è questo il profilo principale da tenere in considerazione, questo rispetti i canoni suindicati di tutela dei principi enunciati all’art. 11 del codice della privacy (e sanzionati come noto dal disposto dell’art. 15 dello stesso). Non è quindi il profilo informatico a dover essere privilegiato nell’analisi, ma quello squisitamente giuridico, ovvero di rispetto delle regole della privacy, che rappresentano un prius rispetto a quelle informatiche”. Tali aspetti, in ogni caso, sono già stati esaurientemente trattati da attenta dottrina, che ha cercato di esaminare il rapporto tra l’art. 32 della legge 69/2009 con i contenuti della decisione del Garante della privacy del 19 aprile 2007 (Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali), analizzando le diversità ontologiche e i punti di contatto tra istituti diversi tra loro, quali la pubblicazione, l’accesso e la diffusione, e chiedendosi quali fossero gli accorgimenti operativi da utilizzare in sede di pubblicazione al fine di garantire il rispetto della privacy.
2. La governance del patrimonio informativo dell’ente
Come detto, uno, se non il primo degli aspetti fondamentali, è costituito dal rapporto tra pubblicità e riservatezza nel trattamento dei dati informatici. A tale riguardo è opportuno ricordare come il codice della privacy stabilisca l’obbligatorietà delle misure minime, contenute in un documento programmatico sulla sicurezza (e la cui mancata adozione, comporta addirittura responsabilità di natura penale), oltre che delle misure più idonee “per ridurre al minimo” i rischi di distruzione e perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, con un rinvio di carattere probatorio erisarcitorio all’art. 2050 c.c., rubricato “responsabilità per esercizio di attività pericolose”(cfr. art. 15 codice privacy e art. 2050 c.c.). Ma al di là di questo e al di là del fatto che anche la succitata decisione del Garante della privacy n. 17 del 19 aprile 2007 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali” fa il punto sul delicato tema del rapporto tra obblighi di divulgazione e garanzie di riservatezza, è necessario sottolineare come la problematica in questione non vada risolta solo attraverso un adeguamento pedissequo alle disposizioni normative: essendo, infatti, in gioco il futuro delle nostre informazioni rilevanti, l’unico scenario possibile, a nostro avviso, consiste nel garantire all’interno dell’ente pubblico una nuova forma di organizzazione e di gestione dei flussi documentali digitalizzati. Ecco, quindi, l’importanza, a dire il vero già sottolineata dal Garante nell’aprile del 2007, di dotarsi di un regolamento sulla gestione dell’albo pretorio (ora elettronico) e sull’informazione dell’attività comunale, disciplinato dall’art. 10 del t.u.e.l. Ogni ente, pertanto, con tale regolamento deciderà quali saranno i soggetti deputati alla pubblicazione. A tal fine, ogni settore appare coinvolto nella pubblicazione degli atti, non potendosi, infatti, pensare di relegare al solo Ufficio messi ovvero al solo Settore Ced aspetti che, per esempio, competono più propriamentea un Settore edilizia, o urbanistica, o servizi sociali, o risorse umane, ecc.: soprattutto quando, come detto, sono coinvolti dati di natura sensibile, ultrasensibile o, ancora, parasensibile. Ovviamente, la gestione dell’albo pretorio informatico consiste in alcune funzioni essenziali, tra cui l’istituzione, la tenuta e la conservazione del registro delle pubblicazioni; l’effettuazione delle pubblicazioni stesse; l’attestazione e/o certificazione di avvenuta pubblicazione e, infine, il controllo e la vigilanza sul corretto funzionamento del servizio. Ecco perché sembra, allo scrivente, più opportuno, quanto meno negli enti di medio/grande densità demografica, prevedere che non sia solo il messo comunale il soggetto competente alla pubblicazione degli atti e alla successiva attestazione della data di pubblicazione attraverso lo strumento della firma digitale. In effetti, l’albo pretorio informatico ben potrebbe essere gestito in modalità decentrata. In tal modo, ogni settore e/o unità di progetto provvederebbe direttamente alla pubblicazione degli atti di propria competenza, assumendosene la relativa responsabilità. A tal fine, ciascun dirigente dovrebbe delegare uno o più soggetti a effettuare le affissioni e le defissioni degli atti, per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l’obbligo di pubblicazione, mentre il Settore organi istituzionali e affari generali dovrebbe coordinare e sovrintendere la corretta tenuta dell’Albo pretorio nel suo complesso, impartire ai settori le necessarie disposizioni per un regolare buon funzionamento e per eventuali adeguamenti normativi e procedurali, oltre, ovviamente, a essere competente direttamente alla gestione della pubblicazione delle deliberazioni,
delle ordinanze, dei decreti e/o provvedimenti del sindaco, oltre che della convocazione e degli ordini del giorno del consiglio comunale. Naturalmente sarà il regolamento di ciascun ente, come detto, a determinare le rispettive competenze. Nella succitata modalità decentrata, pertanto, dopo la materiale defissione a cura di ciascun Settore, il sistema informatico dovrebbe essere in grado di produrre automaticamente un attestato di avvenuta pubblicazione, in cui dovrebbero essere precisati il periodo di pubblicazione, con le date di affissione e defissione, il nome, cognome, la qualifica del dirigente o suo delegato. Resta inteso, comunque, che il Settore Ced dovrà, in ogni caso, garantire il necessario supporto informatico per il regolare funzionamento dell’albo pretorio informatico (implementazione, assistenza, manutenzione e aggiornamento, sicurezza informatica dei dati, ecc.).
3. La direttiva n. 8/2009 e le Linee guida: i diversi ruoli coinvolti e la nuova figura del responsabile del procedimento di pubblicazione
Le considerazioni sopra espresse, anche in tema di gestione della procedura in modalità integrata e decentrata, sono pienamente in linea con i dettami della nuova direttiva del Ministro per la p.a. e l’innovazione n. 8 del 26.11.2009 avente come oggetto “per la riduzione dei siti web delle p.a. e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino” e delle linee guida emanate in applicazione della direttiva stessa. Tale direttiva, infatti, ritenendo fondamentale fissare i criteri di riconoscibilità, aggiornamento, usabilità e accessibilità, ha individuato in “.gov.it” il dominio di aggregazione di siti e portali delle p.a. che, pertanto, saranno tenute a iscrivere al dominio “.gov.it” i siti che intendono mantenere attivi: ciò per razionalizzare e ridurre in modo consistente il numero dei siti web pubblici. L’obiettivo è suggerire alle pubbliche amministrazioni criteri e strumenti per la razionalizzazione dei contenuti on line, la riduzione dei siti web pubblici obsoleti e il miglioramento di quelli attivi. In tale ottica le linee guida, emanate in attuazione della
predetta direttiva, elencano e descrivono i diversi ruoli coinvolti, ruoli che dovranno essere regolamentati e che, chiaramente, dovranno essere ricoperti dalle diverse figure presenti all’interno dell’ente. È, peraltro, ovvio che un singolo dipendente potrà anche ricoprire più di un ruolo contemporaneamente, in funzione delle dimensioni e della complessità sia del sito sia dell’amministrazione. A tal fine, le linee guida differenziano, sostanzialmente, due ambiti professionali coinvolti nella realizzazione e gestione di un sito web:
- quello legato alle competenze tecnologiche, per il quale si individuano i ruoli di responsabile dei sistemi informativi, responsabile della sicurezza informatica, responsabile della gestione della rete, responsabile dell’accessibilità informatica, webmaster;
- quello legato alle competenze editoriali, per il quale si individuano i ruoli di responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti, capo ufficio stampa, responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico, redattore web, web designer.
Proprio perché ogni amministrazione deve costantemente assicurare la qualità dei contenuti presenti nei siti di cui è responsabile, in termini di appropriatezza, correttezza e aggiornamento, le linee guida prevedono che questa nuova figura del responsabile del procedimento di pubblicazione debba garantire una gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei processi redazionali dell’amministrazione. Egli “è chiamato a raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali”. Le linee guida espressamente evidenziano come il responsabile del procedimento di pubblicazione (Rpp) debba essere individuato tra i dipendenti dell’amministrazione e, nel caso non sia espressamente nominato, sia rappresentato dal vertice della struttura organizzativa dell’amministrazione, che ne assume automaticamente la funzione. Secondo la direttiva, “per le finalità del ruolo che è chiamato a ricoprire è opportuno che il Rpp sia individuato tra i dipendenti coinvolti nel processo di produzione dei contenuti e in grado di risalire agevolmente alla fonte per ogni necessità di intervento. Deve inoltre interagire con facilità con chi ricopre il ruolo di gestore operativo della pubblicazione. Il nominativo del responsabile del procedimento di pubblicazione, completo di indirizzo e-mail, deve essere raggiungibile dalla barra di coda del sito (footer), presente in tutte le pagine, all’indirizzo www.nomesito.gov.it/responsabile ove possibile. È opportuno far precedere il nominativo del responsabile del procedimento di pubblicazione da un breve testo che ne spieghi il ruolo e che chiarisca che non saranno trattate segnalazioni diverse da quelle inerenti i contenuti del sito”. La figura del Rpp, all’interno dell’amministrazione, ha, pertanto, la responsabilità del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito, con funzioni e compiti propri, da svolgersi, tuttavia, in coordinamento con altre risorse strategiche. In effetti, le linee guida individuano e descrivono, altresì, anche gli altri ruoli coinvolti: il responsabile dell’accessibilità informatica (previsto già dall’art. 9 del d.P.R. 1.3.2005, n. 75), compito che è svolto dal responsabile dei sistemi informativi, al quale fanno capo anche le competenze in tema di sicurezza informatica; il responsabile della gestione della rete, figura a capo del disegno, della gestione e della manutenzione della rete dell’amministrazione, coinvolta nella fase di passaggio in produzione delle applicazioni e dei servizi sviluppati, sia verso gli utenti interni, sia verso l’esterno, un ruolo che si deve integrare fortemente con il responsabile dei sistemi informativi, con il responsabile della sicurezza informatica e con il webmaster; il webmaster, appunto, che gestisce e amministra il sito web ed è responsabile dell’analisi e dello sviluppo delle applicazioni basate su web, agendo anche da coordinatore e supervisore delle attività di coloro che operano per il sito (grafici, editori, ecc.); quello del redattore web, che opera in collaborazione con il capo ufficio stampa, svolgendo attività di carattere operativo nell’ambito della produzione di materiali (testi, multimedia) per il sito e che deve avere conoscenze di tipo tecnico- specialistico, sia sugli aspetti editoriali (composizione dei testi e delle pagine) sia sugli aspetti legati al web (tra cui l’accessibilità, il linguaggio html e gli applicativi editor); quello del web designer, che si occupa della progettazione tecnica, strutturale e grafica del sito, una figura in grado di tradurre il disegno in una pagina in formato html/xhtml, adatta ai browser; quello del capo ufficio stampa (istituito dalla legge 7.6.2000, n. 150), che cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione e che può assumere anche il ruolo di responsabile della redazione del sito web istituzionale; infine quello di responsabile dell’Urp. Da una prima analisi appare chiaro che ciascun responsabile di settore (o delegato) sia coinvolto, al pari dell’operatore che materialmente redige l’atto, in questa nuova figura di Rpp, un ruolo da svolgere in modo sinergico, al fine di concretizzare e coniugare tra loro gli obiettivi perseguiti dal legislatore in questa materia: trasparenza, pubblicità, accesso e rispetto della privacy.